Roulette Professionisti Forum

Posts written by kimo81

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    quando c'è la volontà di ledere....bisogna agire per difendersi!!
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    w l'off topic in off topic ma abbasso le minchiate :-)!!
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    errare è umano...perseverare è diabolico!!!!
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    sempre la solita solfa!!! ma le varie presunte denunce che fine hanno fatto? ...ehehe

    saluti ai vecchi amici!
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    i giudici della sentenza di secondo grado..dovrebbero togliersi la toga a vita!! incapparono in un processo mediatico piu grande di loro..per me persero il senso del reale!! s eleggete le motivazioni di allora....sono di una incoerenza e diuna interpretazione assurda...

    Edited by kimo81 - 26/3/2013, 12:53
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    habemus jo valachi qui Tibi nomen imposuit...pirletti ahah.
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    questi si che sono eventi in frequenza !!! eheheh
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    olà rudy !!! comesempre i tuoi post sono attenti e riflessivi! e VINCENTI!
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    rudy proprio tu molli.. per colpa di altri!? x colpa di utenti senza dignità che lavoravano nelle retrovie ...x cercare di recuperare l'investito... e invece poi alla fine si sono cagati sotto e hanno lasciato tutto come sta!!...beh non devi bannarti tu...sono altri che si devono autobannare!!

    diciamo che ti dovresti chiamare robinhood2 perche l'1 gia lo teniamo qui come nel forum!!

    EHEHEH
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    notato che sono dei pagamenti di febbraio 2012...di cosa si tratta...??? e perche sempre quei doppi nomi boh ... chiedo?!
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    ma dico io.almeno siate furbi..postate dei link "alla faccia di wallace" ehheheeh

    Edited by kimo81 - 11/12/2012, 10:22
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    Onore e lunga vita a rudy. potrebeb aver usato modi sbagliati,ma almeno è coerente ccol suo pensiero ! e voi utenti dive siete?? mah

    Edited by kimo81 - 10/12/2012, 16:27
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    io i soldi della quota 3 mesi fa li ho avuti..per me sn morti! possono anche scomparirie..dal web ehehh
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    un po di info in gernerale per capiredi cosa parliamo:.

    Dispositivo dell'art. 629 Codice Penale
    Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (Artt. 624-649) → Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone


    Chiunque, mediante violenza [581 2] o minaccia (1), costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa (2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da cinque (4) a dieci anni e con la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.
    La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da milletrentadue euro a tremilanovantotto euro (5), se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c. nav. 1137] (6) (7) (8).

    Note
    (1) A differenza di quanto previsto per il delitto di rapina [v. 628], nell'estorsione la violenza può estrinsecarsi non solo nei confronti della persona ma anche in relazione alle cose (c.d. violenza reale).
    La minaccia può assumere qualunque forma, in particolare può concretarsi anche in un comportamento omissivo come nell'ipotesi in cui il proprietario di un immobile rifiuti la conclusione di un contratto di locazione in caso di mancato pagamento di un canone superiore a quello stabilito dalla legge.

    (2) La costrizione cui è finalizzata la violenza o la minaccia deve essere relativa, cioè tale da non annullare completamente la facoltà di autodeterminazione della vittima [v. 628 nota ]. Inoltre, la costrizione deve avere ad oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (es.: donazione di una somma di danaro) o negativo (es.: la remissione di un debito). Può trattarsi anche di un atto annullabile, ma non nullo o inesistente, perché solo nel primo caso l'atto è produttivo di effetti giuridici.
    Infine, tale atto può riferirsi indifferentemente ad un bene mobile o immobile.

    (3) L'ingiustizia del profitto è esclusa ogni qualvolta esso si fondi su una pretesa tutelata anche solo indirettamente dall'ordinamento giuridico. In particolare, si reputa ingiusto il profitto che sia scaturito da un abuso del diritto, o che sia conseguito mediante mezzi giuridici usati per fini diversi da quelli tipici (Così FIANDACA, MUSCO).
    Quanto al danno, esso assume un valore esclusivamente patrimoniale in quanto deve determinare una deminutio patrimonii, cioè una riduzione del patrimonio della persona offesa.

    (4) La pena edittale minima è stata portata da tre a cinque anni dal d.l. 31-12-1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive) conv. con modif. dalla l. 18-2-1992, n. 172.

    (5) Le pene originarie, che ammontavano da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni, sono state aumentate dal d.l. 31-12-1991, n. 419 conv. con modif. dalla l. 18-2-1992, n. 172.

    (6) Cfr. anche art. 7, l. 31-5-1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), come sostituito dal d.l. 13-5-1991, n. 152, conv. in l. 12-7-1991, n. 203, riportato alla nota sub art. 336.

    (7) Cfr. l. 23-2-1999, n. 44 che ha previsto per le vittime di richieste estorsive l'elargizione di somme a favore di chi denunci il fatto alle pubbliche autorità, mediante la creazione di un apposito Fondo di solidarietà.

    (8) L'intermediario che contatti l'autore del furto per contrattare la restituzione della refurtiva non risponde, secondo la giurisprudenza, di concorso in estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima.
    Sempre per la giurisprudenza può rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non già di estorsione il direttore di un supermercato il quale, nell'interesse della proprietà, costringa l'autore di un furto commesso in danno del suddetto supermercato a risarcire il relativo danno.
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    ehehe interessante vedere come il dominio per il sito è stato registrato il 21 dicembre 2011!!!!!!!!!! eheheehhehe

    walter eheh è istigazione al pestaggio ahaha
49 replies since 21/10/2011
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