| un po di info in gernerale per capiredi cosa parliamo:.
Dispositivo dell'art. 629 Codice Penale Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (Artt. 624-649) → Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Chiunque, mediante violenza [581 2] o minaccia (1), costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa (2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da cinque (4) a dieci anni e con la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da milletrentadue euro a tremilanovantotto euro (5), se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c. nav. 1137] (6) (7) (8).
Note (1) A differenza di quanto previsto per il delitto di rapina [v. 628], nell'estorsione la violenza può estrinsecarsi non solo nei confronti della persona ma anche in relazione alle cose (c.d. violenza reale). La minaccia può assumere qualunque forma, in particolare può concretarsi anche in un comportamento omissivo come nell'ipotesi in cui il proprietario di un immobile rifiuti la conclusione di un contratto di locazione in caso di mancato pagamento di un canone superiore a quello stabilito dalla legge.
(2) La costrizione cui è finalizzata la violenza o la minaccia deve essere relativa, cioè tale da non annullare completamente la facoltà di autodeterminazione della vittima [v. 628 nota ]. Inoltre, la costrizione deve avere ad oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (es.: donazione di una somma di danaro) o negativo (es.: la remissione di un debito). Può trattarsi anche di un atto annullabile, ma non nullo o inesistente, perché solo nel primo caso l'atto è produttivo di effetti giuridici. Infine, tale atto può riferirsi indifferentemente ad un bene mobile o immobile.
(3) L'ingiustizia del profitto è esclusa ogni qualvolta esso si fondi su una pretesa tutelata anche solo indirettamente dall'ordinamento giuridico. In particolare, si reputa ingiusto il profitto che sia scaturito da un abuso del diritto, o che sia conseguito mediante mezzi giuridici usati per fini diversi da quelli tipici (Così FIANDACA, MUSCO). Quanto al danno, esso assume un valore esclusivamente patrimoniale in quanto deve determinare una deminutio patrimonii, cioè una riduzione del patrimonio della persona offesa.
(4) La pena edittale minima è stata portata da tre a cinque anni dal d.l. 31-12-1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive) conv. con modif. dalla l. 18-2-1992, n. 172.
(5) Le pene originarie, che ammontavano da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni, sono state aumentate dal d.l. 31-12-1991, n. 419 conv. con modif. dalla l. 18-2-1992, n. 172.
(6) Cfr. anche art. 7, l. 31-5-1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), come sostituito dal d.l. 13-5-1991, n. 152, conv. in l. 12-7-1991, n. 203, riportato alla nota sub art. 336.
(7) Cfr. l. 23-2-1999, n. 44 che ha previsto per le vittime di richieste estorsive l'elargizione di somme a favore di chi denunci il fatto alle pubbliche autorità, mediante la creazione di un apposito Fondo di solidarietà.
(8) L'intermediario che contatti l'autore del furto per contrattare la restituzione della refurtiva non risponde, secondo la giurisprudenza, di concorso in estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della vittima. Sempre per la giurisprudenza può rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non già di estorsione il direttore di un supermercato il quale, nell'interesse della proprietà, costringa l'autore di un furto commesso in danno del suddetto supermercato a risarcire il relativo danno. |
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